Manipolazione dell’Euribor:la Cassazione attende la Corte di Giustizia Europea

Con l’ordinanza interlocutoria n. 6943 del 15 marzo 2025, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite è intervenuta sul noto contenzioso relativo agli effetti della manipolazione dell’Euribor sui contratti di finanziamento a tasso variabile stipulati con la clientela finale, disponendo la sospensione del giudizio in attesa della pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

La vicenda trae origine dalla decisione della Commissione Europea del 4 dicembre 2013, con cui è stata accertata l’esistenza di un’intesa restrittiva della concorrenza, in violazione dell’art. 101 TFUE, posta in essere da un cartello di banche internazionali tra il 29 settembre 2005 e il 30 maggio 2008, avente ad oggetto la manipolazione del tasso Euribor. L’illecito si concretizzava nello scambio di informazioni sensibili tra i trader degli istituti coinvolti, finalizzato a influenzare la determinazione dell’indice di riferimento, con particolare incidenza sul mercato dei derivati sui tassi di interesse.

A seguito di tale accertamento, si è posto il problema degli effetti dell’intesa sui c.d. “contratti a valle”, ossia sui contratti di mutuo e di finanziamento indicizzati all’Euribor stipulati con gli utenti finali. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha registrato un marcato contrasto.

Un primo orientamento, espresso tra l’altro dall’ordinanza n. 34889 del 13 dicembre 2023, ha ritenuto che la decisione della Commissione Europea costituisca prova privilegiata dell’intesa illecita e che i contratti a valle che richiamano l’Euribor manipolato siano affetti da nullità parziale per violazione di norme imperative, indipendentemente dalla partecipazione della banca mutuante al cartello.

Un secondo indirizzo, inaugurato dalla sentenza n. 12007 del 3 maggio 2024, ha invece escluso qualsiasi automatismo tra l’accertamento dell’illecito antitrust e la nullità dei contratti a valle, imponendo al cliente l’onere di provare la consapevolezza della banca e l’effettiva incidenza della manipolazione sull’equilibrio del singolo rapporto contrattuale.

Il contrasto ha condotto la Prima Sezione Civile della Cassazione, con ordinanza n. 19900 del 19 luglio 2024, a rimettere la questione alle Sezioni Unite, sollecitando un intervento nomofilattico volto a chiarire la validità delle clausole di determinazione del tasso variabile fondate sull’Euribor nel periodo interessato dall’intesa.

Le Sezioni Unite, tuttavia, con l’ordinanza n. 6943 del 15 marzo 2025, hanno preso atto della pendenza di una questione pregiudiziale dinanzi alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, sollevata dalla Corte d’Appello di Cagliari ai sensi dell’art. 267 TFUE, avente ad oggetto l’estensione degli effetti della violazione dell’art. 101 TFUE ai contratti stipulati con i consumatori finali.

Ritenendo tale questione decisiva ai fini della soluzione del contrasto interno, la Suprema Corte ha disposto il rinvio della causa a nuovo ruolo, in attesa della pronuncia della CGUE. La definizione del quadro giuridico nazionale resta dunque subordinata all’interpretazione che il giudice europeo fornirà in ordine agli effetti dell’intesa restrittiva sui rapporti contrattuali a valle fondati sull’Euribor.

25-03-2025